ROMA - Non è “manifestamente irragionevole” la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei Comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, “sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali”.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza depositata oggi, che ha dichiarato “non fondate” le questioni di legittimità proposte dalla Regione Liguria nei confronti dell’articolo che ha modificato la disciplina precedente.
L’articolo contestato prevede che per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati, per quelli con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite sia pari a tre, mentre nei casi con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due consecutivi.
La Regione riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali, risultando in particolare irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del comune. Di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi.
La Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo è “scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale”, in sintesi “il fisiologico ricambio della rappresentanza politica, e in definitiva la stessa democraticità degli enti locali”.
Il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi costituzionali deve essere infatti fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole. L’attuale articolo, secondo la Consulta, segue una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di Comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze.
Insomma, si tratta di un esercizio “non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa”, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono presi in considerazione.