ROMA - La Corte costituzionale ha bocciato la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi. Per la Consulta è legittimo intervenire contro l’overtourism, ma le norme approvate dalla Regione sono sproporzionate rispetto all’obiettivo. 

La sentenza accoglie il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri contro gli articoli 4 e 5 della legge regionale numero 10 del 2025, dedicata agli immobili destinati a locazione breve. 

L’articolo 4 introduceva, nella categoria urbanistica turistico-ricettiva, una destinazione d’uso specifica denominata “locazione breve”. Di conseguenza, il passaggio di un immobile da un’altra categoria funzionale alla locazione breve richiedeva un titolo edilizio. 

L’articolo 5 consentiva invece ai Comuni di individuare, negli strumenti urbanistici, aree in cui la nuova destinazione d’uso “locazione breve” fosse subordinata a condizioni specifiche. 

Secondo Palazzo Chigi, queste disposizioni alteravano la concorrenza tra i gestori di affitti brevi, sottoposti a regole più restrittive, e quelli di altre strutture turistiche, comprese le extra-alberghiere. Il nuovo inquadramento urbanistico avrebbe creato un ostacolo di fatto alla gestione degli affitti brevi e una restrizione del mercato. 

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha sottoposto le norme a un test di proporzionalità. Secondo i giudici, contrastare l’overtourism è un obiettivo legittimo, ma l’articolo 4 è sproporzionato perché si applica a tutto il territorio regionale. 

La Consulta ha rilevato anche una disparità irragionevole tra gestori di locazioni turistiche e strutture ricettive extra-alberghiere. L’obbligo di passare dalla destinazione residenziale a quella turistico-ricettiva grava solo sui primi, anche quando le locazioni sono sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere operano in forma imprenditoriale. 

Quanto all’articolo 5, la Corte ha osservato che il vizio dell’articolo 4 si riflette anche su questa norma, perché serve a regolare la nuova destinazione d’uso “locazione breve” introdotta dall’articolo precedente.