MILANO - La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento con rinvio della sentenza che il 5 novembre ha ridotto da ergastolo a 24 anni la condanna di Alessia Pifferi per l’omicidio della figlia Diana, morta nel luglio 2022.
Nel ricorso, l’avvocato generale Lucilla Tontodonati ricorda che la donna ha abbandonato “da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire, per quasi sei giorni”, con una condotta che fa “orrore” e che è stata seguita dal continuare a “mentire”, senza mostrare segni di consapevolezza.
L’atto, depositato dalla Procura generale diretta da Francesca Nanni, contesta in particolare la decisione dei giudici d’appello di concedere le attenuanti generiche in misura equivalente all’unica aggravante rimasta, quella del vincolo parentale tra madre e figlia. Il risultato è che la condanna viene calcolata come se questa non ci fosse più, partendo dalla pena base prevista per il reato.
Proprio questa equivalenza è indicata come il punto centrale del ricorso, con la richiesta alla Suprema Corte di annullare la sentenza e disporre un nuovo giudizio. In secondo grado, infatti, la Corte d’Assise d’appello di Milano ha escluso l’ergastolo rideterminando la condanna in 24 anni di reclusione.
Accanto al ricorso della Procura generale, si sono rivolte alla Cassazione anche la nonna e la zia di Diana, rappresentate dall’avvocato Emanuele De Mitri, che già in appello avevano chiesto la conferma della pena massima inflitta in primo grado. L’ergastolo era stato deciso dalla Corte d’Assise di Milano al termine delle indagini della Polizia e del pm Francesco De Tommasi, in seguito all’accertamento dei fatti.
Nei due gradi di giudizio sono state disposte perizie che hanno concluso per la piena capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti.
Nel ricorso, la Procura generale critica anche il passaggio in cui i giudici d’appello, nel motivare la concessione delle attenuanti, hanno richiamato l’incidenza del clamore mediatico suscitato dalla vicenda. La “risonanza mediatica” e le “dinamiche comunicative” vengono definite fenomeni legati alla contemporaneità e al contesto sociale in cui il processo si è svolto, elementi che, secondo la Procura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto né possono incidere sulla valutazione della personalità dell’imputata ai fini del trattamento sanzionatorio.