ROMA - Riprenderà a febbraio il processo nei confronti dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo, con evidenti segni di tortura, nei pressi di una struttura riconducibile ai servizi di sicurezza.
Dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale sul diritto della difesa e sulla nomina dei consulenti tecnici, entro dieci giorni gli atti saranno restituiti alla Prima Corte d’Assise di Roma, che fisserà un’udienza a febbraio per il conferimento degli incarichi per le consulenze.
La requisitoria del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco è attesa indicativamente per il mese di aprile.
Con la sentenza numero 12, la Consulta ha stabilito che, in casi particolari di processo penale – come nel caso Regeni - lo Stato debba anticipare il pagamento del consulente tecnico della difesa anche quando l’imputato è assente e non ha richiesto il gratuito patrocinio, e qualora questo diventi successivamente reperibilesi potrà rivalere per il recupero delle somme anticipate.
La Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 225 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’anticipazione statale degli onorari e delle spese del consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio in una specifica ed eccezionale ipotesi di processo in assenza.
Si tratta dei casi in cui si procede per i delitti previsti dalla Convenzione di New York contro la tortura, e in cui l’assenza dell’imputato è dovuta alla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, che impedisce di dimostrare che l’imputato, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza del processo.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’Assise di Roma nel dibattimento aperto dopo la sentenza della stessa Consulta che ha consentito di procedere in assenza nei confronti degli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano accusati del sequestro e, per uno di loro, anche delle lesioni personali e dell’omicidio pluriaggravato di Giulio Regeni.
Nel corso del processo, il Collegio aveva disposto una perizia per la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante, e i difensori d’ufficio avevano chiesto di poter nominare un consulente di parte a spese dello Stato, sollevando la questione di legittimità costituzionale.
La Consulta ha ribadito che il consulente tecnico è parte integrante dell’ufficio di difesa quando l’accertamento dei fatti richiede competenze specialistiche e che limitare tale possibilità equivale a comprimere il diritto di difesa. Ha tuttavia distinto il caso ordinario del processo in assenza, in cui l’imputato rinuncia ai propri diritti partecipativi, dall’ipotesi eccezionale in cui l’assenza dipende dalla mancata collaborazione di uno Stato estero, in questo caso l’Egitto.