ROMA – La Cassazione ha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma il 1° luglio 2024, ribadendo che il giudice ordinario è il garante dell’effettività, nel singolo caso concreto al suo esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo.  

Secondo la Corte, quindi, spetta a lui la scelta di prevedere o meno, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame per le domande di asilo degli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri. 

“Il giudice ordinario non può sostituirsi al ministro degli Affari Esteri - precisa la Cassazione - ma può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale la lista dei Paesi sicuri del governo”. 

La Corte spiega che, per garantire la possibilità di fare ricorso e ottenere tutela, il giudice mantiene il potere di esaminare i casi particolari con attenzione, collaborando attivamente nella raccolta di informazioni.  

Questo avviene se chi richiede asilo dimostra in modo adeguato che, nelle sue specifiche circostanze, il suo Paese d’origine non è sicuro. In quel caso la valutazione del governo non è decisiva, e può essere rimessa in discussione.