ROMA - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio di beni è di dieci anni, anziché di cinque.
La Corte ha ritenuto che tale disciplina, nello stabilire il cosiddetto “periodo di franchigia”, durante il quale non sorge l’obbligo di indennizzo, abbia violato gli articoli 3 e 42 della Costituzione, determinando “un’irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di proprietà”.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nell’esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, possono prevedere una diversa durata rispetto a quella riconosciuta dalla Costituzione, purché la stessa si fondi su ragioni giustificative connesse a particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale.
La Corte ha quindi rilevato che la disposizione censurata stabilisce in via generale la durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza alcun riferimento a realtà o esigenze peculiari.
Non essendo giustificata da simili esigenze, la durata eccessiva, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, rivelerebbe “l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale”.
La Corte ha infine sottolineato che la previsione statale di una durata quinquennale per i vincoli preordinati all’esproprio rappresenta un punto di equilibrio tra l’interesse pubblico e la tutela della proprietà privata.
Poiché tale termine è già riconosciuto come costituzionalmente adeguato, la sua applicazione può sostituire direttamente la durata decennale prevista dalla normativa provinciale.