ROMA - Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. Lo si legge chiaramente nella sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis comma 1 della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone single fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. 

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’affidamento del minore, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 (che riguarda i diritti inviolabili) e 117 (che vincola la legislazione italiana agli obblighi internazionali) della Costituzione.  

Quest’ultimo è visto in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, visto che impedire a una persona singola di adottare un minore in stato di abbandono violerebbe sia il diritto del minore a una famiglia sia quello dell’adottante a costruire legami affettivi riconosciuti giuridicamente e ostacolerebbe così la “piena realizzazione della vita familiare”. 

La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. 

L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore, secondo i giudici della Consulta. 

La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente accogliente, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore. 

Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.