ROMA - Il ddl sull'autonomia, in discussione al Senato che dovrebbe dare il via libera, è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 10 articoli definisce le procedure legislative e amministrative da seguire per l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione in modo da giungere ad una intesa tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata.
Le richieste avvengono su iniziativa delle stesse regioni, e tra le 23 materie indicate sulle quali è possibile chiedere l'autonomia è annoverata anche la tutela della salute.
La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei LEP, Livelli Essenziali di Prestazione. Si tratta dei criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei LEP, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio. L'articolo 4 del Ddl precisa, inoltre, che il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni sarà concesso solo successivamente alla determinazione e al finanziamento dei LEP.
Prevista inoltre una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.