ROMA - La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.

L’utilizzo dello strumento giuridico dell’“iure sanguinis” è stato spesso il modo per ottenere la cittadinanza italiana anche se la discendenza era risalente a diverse generazioni. 
La Consulta ha quindi confermato la validità dello strumento normativo di cui alla legge 74/2025.

Una legge che stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedono la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza”, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una “revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale”. La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione di alcuni articoli del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Corte ha anche dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale “nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza”.

Dichiarata inammissibile anche la violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo cui “nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino”.