STRASBURGO – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi contro l’Italia, in relazione alla revisione della storica sentenza del 1991 sul cosiddetto Lodo Mondadori, uno dei casi giudiziari più noti e controversi della storia recente italiana.  

Secondo i giudici di Strasburgo, “la riconsiderazione, nell’ambito di procedimenti civili di risarcimento, di una decisione di un giudice corrotto non ha compromesso né il principio del res judicata, né la presunzione di innocenza”. 

La vicenda affonda le sue radici alla fine degli anni Ottanta, quando esplose il contenzioso per il controllo della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore, allora il più importante gruppo editoriale italiano. A contrapporsi erano la Fininvest di Silvio Berlusconi e la Compagnie industriali riunite, il gruppo Cir guidato da Carlo De Benedetti.  

Dopo una lunga battaglia giudiziaria, nel 1991 una decisione arbitrale, il cosiddetto “lodo”, assegnò definitivamente il controllo della Mondadori a Fininvest. Anni dopo, però, emerse che quella sentenza era stata influenzata dalla corruzione del giudice Vittorio Metta, episodio che trasformò il caso in un simbolo dei rapporti opachi tra affari, politica e giustizia e lo rese uno dei processi più emblematici dell’era berlusconiana. 

Proprio su questa base Cir avviò successivamente una serie di procedimenti civili, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di quella decisione, sostenendo che senza la corruzione giudiziaria l’esito della contesa sarebbe stato diverso. I giudici italiani, pur senza rimettere formalmente in discussione la sentenza penale ormai definitiva, riconobbero in sede civile la responsabilità risarcitoria di Fininvest, condannandola al pagamento di un indennizzo di 494 milioni di euro. 

Il ricorso a Strasburgo riguardava proprio questi procedimenti civili e contestava la possibilità, per i giudici italiani, di riconsiderare gli effetti di una sentenza coperta dal principio del giudicato, il cosiddetto res judicata, che tutela la stabilità delle decisioni definitive. La Corte europea ha stabilito all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto a un equo processo e l’accesso a un tribunale.  

Secondo i giudici, la riconsiderazione della sentenza del 1991 era giustificata da “motivi imperativi”, conforme al diritto interno e rispettosa dell’equilibrio tra gli interessi delle parti e l’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia. 

Respinta anche la doglianza relativa alla tutela della proprietà. Strasburgo ha ritenuto legittimo l’ordine di pagamento del risarcimento imposto a Fininvest nell’ambito di una controversia tra privati, giudicando le decisioni dei giudici nazionali adeguatamente motivate e non arbitrarie. L’importo del risarcimento, ha osservato la Corte, è stato determinato sulla base del danno effettivamente subito da Cir, senza che rilevasse l’impatto sulla situazione finanziaria della società condannata. 

La Corte ha invece riscontrato una violazione dell’articolo 6 limitatamente a un aspetto specifico: l’omessa motivazione, da parte della Corte di cassazione, sulla liquidazione delle spese processuali. Su questo punto, la sentenza della Suprema corte italiana è stata ritenuta carente di una giustificazione sufficiente. 

Quanto alla posizione personale di Silvio Berlusconi, la Corte ha stabilito, a maggioranza di sei voti contro uno, che non vi è stata violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, relativo alla presunzione di innocenza. Pur analizzando fatti già esaminati in un procedimento penale conclusosi con una dichiarazione di estinzione per prescrizione, i giudici civili italiani, secondo Strasburgo, hanno chiarito più volte che la loro valutazione era limitata alla responsabilità civile. Nessuna responsabilità penale è stata dunque attribuita all’allora presidente di Fininvest. 

Ora si apre una finestra procedurale di tre mesi: ciascuna delle parti potrà chiedere il rinvio del caso alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un collegio di cinque giudici valuterà se la causa meriti un ulteriore esame.  

In caso di accoglimento, la Grande Camera si pronuncerà con una sentenza definitiva mentre, se la richiesta verrà respinta, la decisione della Camera diventerà definitiva allo scadere del termine.