AREZZO – È stato condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana, il trentasettenne pachistano che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, nella sua abitazione di Foiano della Chiana, nell’Aretino. L’uomo, amico di famiglia ed ex fidanzato della figlia della vittima, è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, al termine del processo celebrato davanti alla Corte d’assise di Arezzo. 

Il presidente della Corte, Anna Maria Loprete, ha letto il dispositivo della sentenza dopo circa un’ora di camera di consiglio. La pena dell’ergastolo, il massimo previsto dall’ordinamento italiano e consistente nella detenzione a vita, è stata inflitta senza il riconoscimento di attenuanti. 

Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva sottolineato come i futili motivi fossero stati un mero pretesto per l’aggressione mortale. L’episodio scatenante sarebbe stata una lite nata per la morte di alcuni pavoncini, animali di cui la donna si era lamentata per il non adeguato accudimento. Un motivo ritenuto del tutto sproporzionato rispetto alla violenza esercitata e che, peraltro, non aveva riguardato direttamente l’imputato. 

Secondo l’accusa, Letizia Girolami non ebbe alcuna possibilità di difendersi. Anche quando la donna era già ferita, Rhana avrebbe continuato a colpirla, un comportamento che per i giudici integra l’aggravante della crudeltà, cioè l’inflizione di ulteriori sofferenze non necessarie a provocare la morte.  

In aula il pm aveva richiamato anche precedenti giurisprudenziali recenti, come il processo Cecchettin, per ribadire che l’aggravante sussiste quando vengono inferti colpi ulteriori su una vittima già mortalmente ferita. Sono state escluse attenuanti anche in ragione della condotta successiva al delitto. 

Nel corso delle indagini, infatti, Irfan Rhana avrebbe tenuto atteggiamenti minacciosi davanti al giudice per le indagini preliminari e avrebbe tentato di depistare gli investigatori, parlando della presenza di terze persone e fornendo versioni poi smentite dagli accertamenti dei carabinieri. 

Di segno opposto la linea difensiva. I legali avevano chiesto alla Corte di riconoscere l’incapacità totale o parziale di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti e quindi l’assoluzione o, in subordine, una riduzione della pena.  

Rhana era stato descritto come “una persona mite, affetta da un grave disagio mentale”, che avrebbe confessato il delitto e che, secondo la difesa, non meritava l’ergastolo. In aula era stato illustrato un quadro clinico definito e documentato, con riferimenti a manifestazioni suicidarie, a un accesso al pronto soccorso nel gennaio 2025 e a una diagnosi di disturbo bipolare con episodi maniacali, caratterizzati da perdita del contatto con la realtà in situazioni di forte stress. 

Secondo la difesa, l’omicidio non sarebbe stato compiuto in modo consapevole, ma sarebbe stato l’esito di una grave patologia psichica, con una lite solo apparentemente banale che avrebbe agito da detonatore di un profondo disagio mentale. Tesi che la Corte d’assise non ha accolto.