MILANO - Quei “20-30 secondi” non andavano nemmeno presi in considerazione, men che meno per sostenere, come fecero i giudici in due sentenze, che erano un tempo sufficiente per la vittima per reagire agli abusi. Erano, anzi, una finestra temporale indicata proprio dalla donna e con cui lei aveva “trasposto la sua percezione personale e dilatata del fatto”, tipica “reazione di chi sta subendo un fatto traumatico”. Voleva solo far capire quanto fosse stato rapido e improvviso ciò che aveva subito. E in tema di violenza sessuale non esiste “una soglia minima di durata” e si prescinde “dal tempo”.
È con 31 pagine di motivazioni che la Corte d’Appello milanese spiega perché il 10 luglio, nel processo di secondo grado bis, ha deciso di condannare a un anno e due mesi un ex sindacalista, che lavorava all’aeroporto di Malpensa, per violenza sessuale su una hostess che all’epoca, più di otto anni fa, si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze, prima del Tribunale di Varese nel 2022 e poi dei giudici d’appello del capoluogo regionale lombardo, il 48enne era stato assolto: la donna in quei “30 secondi”, avevano scritto i magistrati, avrebbe potuto opporsi e “dileguarsi”. Poi, la Cassazione nel febbraio 2025, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l’ultimo verdetto per il nuovo giudizio, in cui è stata accolta anche la linea della parte civile con l’avvocato Gionata Bonuccelli, che rappresenta la vittima.
“Ci sono voluti otto lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato. Serve una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza. Sempre. Le donne italiane che denunciano non meritano il calvario che ho passato io”, ha spiegato la 49enne ex hostess e ora insegnante. Sono nette le motivazioni dei giudici della seconda penale d’appello (collegio Manzi-Fasano-Galoppi). Da un lato, c’è “l’onere di accertarsi della sussistenza” del consenso e, dall’altro, “l’ordinamento non prevede una soglia minima di durata” della violenza che “prescinde dal tempo”. Se si coglie “di sorpresa la vittima”, l’azione rapida integra l’abuso impedendo di manifestare dissenso. E l’“incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale non esprimono consenso”, ma “difesa passiva” e “disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito”.
Nel marzo 2018, la donna si era rivolta al sindacalista per una vertenza e durante quell’incontro, stando alle indagini, subì molestie e abusi. Nell’appello bis lei aveva testimoniato ancora una volta, confermando quanto messo a verbale dal primo giorno. Dichiarazioni sempre “attendibili”. Il “ritardo nella reazione”, ovvero “nella manifestazione del dissenso”, aveva scritto la Cassazione motivando l’annullamento con rinvio, è “irrilevante” per la “configurazione della violenza”. La Corte di Milano ora ricorda proprio quei “principi di diritto irrinunciabili”. E chiarisce che la Cassazione ha anche “inteso correttamente ricollegare al ‘ritardo’ nella reazione il fenomeno del ‘freezing’”, ossia il blocco fisico e emotivo per il trauma.
L’imputato, scrive la Corte, ha agito “vilmente avvicinandosi” in modo repentino e imprevedibile alle spalle “in un contesto lavorativo”, mentre lei era “concentrata” su “ben altro”. E se, poi, non ha “reagito ‘immediatamente’, cioè con la stessa prontezza con cui si ferma un oggetto che ci corre incontro”, ciò è del tutto privo di “significato”. Anzi, lei una “reazione” l’ha avuta e ha mostrato “in modo arrabbiato, deciso e inequivocabile il proprio dissenso”. Dissenso che, chiarisce la Corte, in “materia di libertà sessuale” deve essere sempre “presunto” e c’è, invece, l’onere di “accertarsi” del consenso “libero, attuale, specifico e perdurante”. “Sembra semplice, oggi - ha spiegato il legale Bonuccelli -. Peccato siano stati necessari tre giudizi di merito e uno di Cassazione, con oltre sei anni e mezzo di battaglie giudiziarie, per accertarlo”. In Cassazione, comunque, si andrà di nuovo, perché la difesa dovrebbe fare ricorso.