BRUXELLES - Dopo la Germania, anche Olanda, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia hanno annunciato l’intenzione di riprendere i trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti asilo entrati nell’Unione Europea attraverso le coste della Penisola, in attuazione delle norme stabilite dal Patto europeo migrazione e asilo.
La questione riguarda direttamente i cosiddetti “dublinanti”, ovvero quei migranti che hanno presentato domanda di protezione internazionale nel primo Paese di approdo dove sono stati identificati (in base alle regole del Regolamento di Dublino II del 2003) ma che successivamente si sono spostati verso altre nazioni europee anziché rimanere nel territorio italiano.
Il principio fondamentale di Dublino, che attribuisce la responsabilità della gestione delle richieste d’asilo al Paese di primo ingresso nell’Ue, è stato sostanzialmente confermato anche dal nuovo Patto sulle migrazioni e l’asilo. La riforma, approvata a dicembre ed entrata in vigore il 12 giugno scorso, ha ammorbidito alcuni meccanismi senza tuttavia intaccare l’assunto di base.
L’Italia, che per anni ha sostenuto la necessità di ricollocamenti obbligatori scontrandosi con la ferma opposizione dei Paesi dell’Europa centro-orientale (in primis Ungheria e Polonia), ha infine accettato l’accordo. La scelta si è basata su una logica di pacchetto e sulla previsione di un calo degli sbarchi guidato dal rigore delle nuove politiche sull’immigrazione e dalle intese con i Paesi di transito, un trend di riduzione attualmente confermato dai dati di Frontex.
A fronte di un meccanismo di solidarietà che diventa obbligatorio in caso di crisi migratoria (pur rimanendo espresso in forme variabili), il nuovo impianto normativo introduce una stretta sui movimenti secondari per soddisfare le esigenze di Berlino e delle nazioni nordiche, principali mete finali dei flussi. Il testo di riferimento per la gestione dei dublinanti è l’Asylum and Migration Management Regulation (AMMR), una delle dieci componenti del Patto.
L’AMMR rafforza le misure contro gli spostamenti non autorizzati stabilendo che lo Stato responsabile venga registrato nel sistema Eurodac. Qualora il richiedente si sposti senza permesso in un altro Stato membro, la procedura di rimpatrio diventa più semplice e rapida: al Paese ospitante basta inviare una notifica con modulo standard corredata da prove o indizi allo Stato responsabile per poi procedere tempestivamente con la decisione di trasferimento.
Rispetto alla normativa precedente, la nuova intesa elimina il trasferimento automatico di responsabilità tra Stati in caso di mancata o ritardata notifica. Ciò consente alle autorità nazionali di organizzare il rimpatrio in qualsiasi momento, depotenziando la strategia dei richiedenti asilo che cercano di sottrarsi al trasferimento facendo trascorrere i termini previsti. Essendo le nuove norme legge Ue a tutti gli effetti, il mancato rispetto degli accordi espone gli Stati a procedure d’infrazione da parte della Commissione europea con possibili sanzioni pecuniarie o sospensione dei fondi comunitari, oltre a consentire agli altri Paesi di sospendere la solidarietà obbligatoria.
La decisione dei Paesi europei riapre una partita contabile rimasta congelata negli ultimi anni. Dal 5 dicembre 2022, data della circolare del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha disposto il blocco dei rientri, al 31 dicembre 2025, l’Italia ha ricevuto circa 80mila richieste di presa in carico di “dublinanti”, azzerando di fatto ogni operazione di trasferimento in ingresso.
In precedenza, nel quinquennio compreso tra il 2018 e il 2022, nel Paese erano stati ritrasferiti complessivamente 17.605 migranti. La serie storica evidenzia come i trasferimenti verso l’Italia abbiano registrato un picco nel periodo pre-pandemico per poi subire una drastica flessione: 3.344 nel 2014, 2.963 nel 2015, 4.512 nel 2016, 5.948 nel 2017, 6.468 nel 2018 e 5.987 nel 2019, prima di calare a 1.367 nel 2020, 1.468 nel 2021 e 2.315 nel 2022.