ANKARA - In Turchia si fa sempre meno stretta la strada verso un’amnistia parziale destinata ai militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) disposti a deporre le armi. Una commissione parlamentare ha presentato alla Grande Assemblea Nazionale un disegno di legge in 12 articoli inteso a definire il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi, in guerra con Ankara dal 1984.
Denominato dal partito di governo AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan con la formula “Turchia senza terrorismo”, il provvedimento è giunto in Parlamento sostenuto da quasi 360 firme ed è stato depositato presso la Presidenza dell’Assemblea.
Il testo, intitolato formalmente “Proposta di legge per il rafforzamento della solidarietà nazionale e dell’integrazione sociale”, prevede la sospensione delle indagini, dei procedimenti penali e dell’esecuzione delle condanne per i reati connessi all’appartenenza e alle attività del PKK. La misura è subordinata alla condizione che l’organizzazione proceda al formale disarmo e allo scioglimento, accertati dalle forze di sicurezza e confermati da una delibera del Consiglio di Sicurezza Nazionale.
Il presidente del gruppo parlamentare dell’AKP, Abdullah Guler, ha spiegato che la proposta “mira a reintegrare nella società coloro che rinunciano alla violenza”, precisando la rigorosa esclusione per i vertici dell’organizzazione, i condannati per omicidio volontario commesso nell’ambito delle attività del gruppo e chi sta scontando l’ergastolo per reati commessi prima del 1° giugno 2005.
Il meccanismo normativo stabilisce una differenziazione nei periodi di sospensione, ordinata dal giudice dell’esecuzione: per le pene fino a 15 anni l’esecuzione delle sanzioni per i reati compresi nella legge viene sospesa per cinque anni, mentre per le condanne superiori a 15 anni e per l’ergastolo, anche aggravato, il periodo di sospensione si estende a dieci anni.
I medesimi tempi di sospensione (cinque anni per i reati puniti con una pena massima entro i 15 anni e dieci per quelli più gravi) si applicano anche alle indagini e ai processi penali in corso, durante i quali rimarranno congelati i termini di prescrizione.
Tutti i provvedimenti di sospensione saranno inseriti in un archivio riservato, consultabile esclusivamente da pubblici ministeri, giudici o tribunali nell’ambito di procedimenti attivi. Qualora il beneficiario commetta un nuovo reato di terrorismo durante la sospensione, il beneficio decadrà automaticamente: l’eventuale pena sarà eseguita integralmente e il procedimento riprenderà senza possibilità di ulteriori proroghe. Al contrario, se il periodo di prova decorrerà senza violazioni, il procedimento originario verrà archiviato e la pena dichiarata estinta.
I militanti avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale per notificare la propria adesione alla procura territorialmente competente o all’istituzione designata.
L’attuazione sarà coordinata e monitorata da un Consiglio di alto livello presieduto dal Vicepresidente della Repubblica e composto dai Ministri della Giustizia, degli Esteri, dell’Interno e della Difesa, dal Segretario Generale della Presidenza, dal Direttore dell’Intelligence (MIT) e dal Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale. L’organismo, le cui funzioni di segreteria saranno gestite dalla Segreteria Generale della Presidenza, potrà creare sottocommissioni e convocare rappresentanti istituzionali o soggetti terzi ritenuti competenti.
A garanzia dell’operatività, i funzionari incaricati dell’applicazione della normativa non potranno essere perseguiti in sede civile, amministrativa o penale per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie mansioni. Parallelamente, il Parlamento svolgerà un ruolo di vigilanza: il Consiglio riferirà periodicamente all’Assemblea, mentre il Presidente del Parlamento istituirà una commissione speciale dedicata al monitoraggio del processo e alla formulazione di raccomandazioni.