MILANO - Nessun congelamento per lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto.
La Corte d’Appello civile di Milano, con la sezione specializzata in materia d’impresa composta dal presidente ed estensore Lorenzo Orsenigo e dalle consigliere Alessandra Arceri e Beatrice Siccardi, ha respinto l’istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria contro il decreto dello scorso 27 luglio.
Viene così confermato l’ordine che impone la fermata degli impianti entro 90 giorni dalla decisione estiva, fissando la scadenza per il completamento delle operazioni attorno al 28 ottobre.
Di fronte al provvedimento di luglio, la società e l’amministrazione straordinaria avevano promosso due azioni parallele: da un lato un ricorso in Cassazione, i cui tempi di pronuncia restano tuttavia lunghi, e dall’altro la richiesta ex articolo 373 del Codice di procedura civile rivolta alla stessa Corte milanese per sospendere l’esecutività del blocco nelle more del giudizio di legittimità.
I giudici, che si erano riservati di decidere al termine di un’udienza durata un paio d’ore, hanno infine rigettato la domanda della proprietà e del gestore.
L’attività dell’area a caldo potrà riprendere solo quando sarà “rimosso integralmente l’amianto ancora presente” negli stabilimenti e saranno “adottate le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate all’anno”.
Nelle motivazioni dell’ordinanza, il collegio giudicante ha posto l’accento sulla presenza di oltre 2.000 chilogrammi di amianto ancora inglobati negli impianti, precisamente nei cowper, a fronte dei 6.780 chilogrammi già smaltiti in ottemperanza alle disposizioni del Dpcm 2017. La Corte ha osservato come la prescrizione originaria di rimozione totale presupponesse una valutazione della pericolosità della sostanza da parte della Pubblica Amministrazione come misura idonea a scongiurare la dispersione di polveri e fibre, in ossequio al principio di precauzione.
Al contrario, la disciplina definita dal Dm 278/2023 e dall’Aia 2025 (la quale rinvia lo smaltimento del minerale al termine della vita operativa dello stabilimento) è stata giudicata “incongrua e non puntualmente motivata”. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità su cui poggia il decreto ministeriale si limiterebbe infatti a registrare le dichiarazioni del gestore sull’assenza di rischio, senza il supporto di rilevazioni documentate.
Per i giudici, il fatto che gli impianti e il sistema produttivo siano rimasti immutati da decenni conferma la permanenza del rischio “in ragione del progressivo ammaloramento dello stabilimento”, ponendo l’omessa prescrizione sulla rimozione dell’amianto nell’Aia 2025 “in aperto contrasto con le statuizioni della sentenza CGUE (Corte di giustizia della Ue).
Il provvedimento ha riaffermato la piena legittimazione processuale dei cittadini residenti a Taranto e nei comuni limitrofi al Sito di Interesse Nazionale (Sin), i quali avevano introdotto l’azione inibitoria nel 2021. La semplice residenza nelle aree vicine allo stabilimento è ritenuta idonea ad attestare l’esposizione alle emissioni nocive. Rappresentando diritti omogenei comuni, i residenti costituiscono una vera e propria “classe” lesa dalla medesima condotta, abilitata a farsi portatrice dell’interesse collettivo.
Nel bilanciamento tra gli interessi in campo, la Corte ha stabilito la netta prevalenza della tutela della vita rispetto alle ragioni economiche e produttive. Il percorso argomentativo di Acciaierie d’Italia e Ilva (incentrato sul rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni dell’Aia 2025) è stato ritenuto privo di elementi idonei a riformare il decreto.
Richiamando la recente riforma dell’articolo 41, secondo comma, della Costituzione, che vieta all’iniziativa economica privata di svolgersi “in modo da recare danno alla salute o all’ambiente”, e la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, i magistrati hanno evidenziato che “nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, la priorità va alla tutela della vita”.
Smentito anche l’assunto circa l’irreparabilità degli impianti derivante dallo spegnimento: le argomentazioni dei residenti e i rilievi dell’Ispra hanno ricordato come gli altiforni (Afo 1, 2 e 4), pur avendo circa 60 anni, siano stati più volte fermati e poi regolarmente riavviati. La Procura Generale ha inoltre rimarcato la mancanza di una quantificazione dei costi comparativi tra l’adeguamento degli impianti e il loro rifacimento integrale.
Anche i timori sulla dispersione delle ingenti risorse pubbliche e sull’interruzione del percorso verso la decarbonizzazione sono stati respinti, trattandosi di somme già impiegate per il mantenimento in funzione del polo e di un piano di riconversione i cui dettagli sono apparsi privi dei necessari chiarimenti. Quanto ai livelli occupazionali, i giudici hanno ricordato che l’azione legale intrapresa nel 2021 esclude l’imprevedibilità del blocco, il quale costituisce un evento dinanzi al quale la responsabilità imprenditoriale avrebbe dovuto misurarsi per tempo.
Commentando la decisione della magistratura milanese durante la sua visita agli stand di Risò a Vercelli, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Continuiamo a fare del nostro meglio, c’era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore”.
Accoglienza entusiastica è giunta dai promotori dell’azione legale. “Li ho informati: i miei assistiti stanno letteralmente piangendo di gioia. Non ci sono altri step cautelari. Questo era l’ultimo”, ha riferito l’avvocato Ascanio Amenduni, che assiste assieme al collega Maurizio Rizzo Striano i dieci adulti e il bambino di Taranto ricorrenti.
Esultanza anche da parte dell’associazione Genitori Tarantini: “La vita umana dei tarantini ha vinto. La Corte d’Appello ha respinto la sospensiva richiesta da Adi e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell’area a caldo le cui operazioni dovranno terminare entro il 28 ottobre”.
I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un intervento urgente a Palazzo Chigi: “A seguito di questa decisione, riteniamo sia fondamentale che il Governo risponda alle richieste contenute nel piano nazionale straordinario di messa in sicurezza sociale e di rilancio dell’ex Ilva e convochi immediatamente il tavolo permanente. Le lavoratrici e i lavoratori pretendono risposte sul futuro dell’ex Ilva ed il sistema manifatturiero attende di conoscere il destino della produzione di acciaio nel nostro Paese, non accetteremo passivamente un piano che risolva con anni di cassa integrazione e licenziamenti già annunciati. Bisogna evitare l’esplosione della bomba sociale con interventi ordinari e straordinari. Bisogna mettere in salvaguardia i lavoratori, prime vittime delle scelte di chi ha avuto ed ha responsabilità decisionali. Subito il blocco dei licenziamenti!”.