BRUXELLES — Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e considerate in difficoltà non possono accedere alle agevolazioni previste per le aziende ad alto consumo di energia elettrica o gas. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea intervenendo sul caso di Acciaierie d’Italia, il gruppo siderurgico che gestisce gli impianti dell’ex Ilva.
La pronuncia arriva dopo il rinvio alla giustizia europea da parte del giudice amministrativo italiano, chiamato a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’esclusione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria dagli incentivi destinati alle aziende energivore.
La vicenda nasce nel 2024, quando le autorità italiane respinsero le richieste di Acciaierie d’Italia per essere inserita, nel 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o gas e poter così beneficiare delle relative agevolazioni. Il diniego era motivato dalla qualificazione dell’azienda come “impresa in difficoltà” secondo gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti al salvataggio, anche in ragione dell’amministrazione straordinaria e dello stato di insolvenza.
La Corte ha ora confermato la legittimità dell’esclusione, ricordando che gli aiuti destinati a ridurre i costi energetici non possono essere concessi alle imprese che rientrano nella categoria delle aziende in difficoltà prevista dalla disciplina europea. Secondo i giudici, la Commissione, fissando gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio, ha limitato volontariamente il proprio margine di discrezionalità in materia di aiuti di Stato. Una deroga alle regole, osserva la Corte, violerebbe principi generali del diritto dell’Unione, tra cui la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento.
Nel caso italiano, inoltre, la normativa sugli aiuti all’energia è stata allineata alle disposizioni europee in materia di clima, ambiente ed energia, che escludono dai benefici le imprese in difficoltà. La Corte precisa che un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria rientra nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del diritto dell’Unione quando tale procedura concorsuale presuppone la verifica dello stato di insolvenza.
Sarà ora il giudice italiano a dover verificare questo presupposto nel caso concreto. Il fatto che l’amministrazione straordinaria sia finalizzata anche al recupero della redditività dell’impresa, secondo la Corte, non modifica la sua qualificazione ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato. I giudici hanno infine distinto gli incentivi energetici dagli aiuti al salvataggio: si tratta di misure con finalità differenti e, proprio per questo, le une non possono essere utilizzate per aggirare i limiti previsti per le imprese in difficoltà.