ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione. Per tutti i provvedimenti, si legge sul sito del Quirinale, il ministro della Giustizia ha formulato parere favorevole al termine dell’istruttoria. 

Il primo decreto riguarda un uomo nato nel 1972, indicato con le iniziali A.A., condannato alla pena complessiva di sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e altro. La grazia estingue la pena residua da espiare, pari a cinque anni, cinque mesi e dieci giorni. 

Nel concedere il provvedimento, il Capo dello Stato ha tenuto conto dei pareri favorevoli delle autorità giudiziarie competenti e delle gravissime e irreversibili condizioni di salute del condannato, per le quali era già stato disposto da tempo il differimento dell’esecuzione della pena. 

Il secondo decreto riguarda Guido Gianni, nato nel 1960, condannato a dodici anni e quattro mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio. I fatti risalgono al 2008 e avvennero durante un tentativo di rapina di cui Gianni fu vittima all’interno della propria gioielleria. 

In questo caso Mattarella ha concesso una grazia parziale, che estingue tre anni e due mesi di reclusione. Il Quirinale spiega che il presidente ha tenuto conto del parere favorevole del magistrato di sorveglianza e del periodo di pena già espiato, pari a cinque anni e tre mesi. 

Per effetto della grazia parziale, il residuo di pena detentiva scende sotto i quattro anni, una soglia che potrà consentire al Tribunale di sorveglianza competente di valutare l’eventuale affidamento in prova al servizio sociale. 

Il terzo decreto riguarda un uomo nato nel 1981, indicato con le iniziali G.B., condannato a dieci anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2002 e il 2009. 

Anche in questo caso si tratta di una grazia parziale, che estingue un anno e nove mesi della pena ancora da espiare. Mattarella ha tenuto conto del parere favorevole del magistrato di sorveglianza, nel quale viene richiamato il cambiamento di vita del condannato, con un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare già avviato e consolidato, oltre alle condizioni di salute di una figlia minore. 

Anche per G.B., dopo l’atto di clemenza, la pena residua rientra nel limite che consente l’eventuale concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.