BRUXELLES - La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che subordinare il reddito di cittadinanza al requisito di dieci anni di residenza in Italia è discriminatorio.
La decisione riguarda un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente nel Paese dal 2011, al quale l’Inps aveva revocato il sussidio perché non rispettava la condizione prevista dalla normativa italiana: almeno dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi.
Dopo un controllo, l’istituto aveva interrotto il pagamento e chiesto la restituzione delle somme già percepite. L’interessato aveva contestato la decisione davanti a un giudice italiano, sostenendo che quel requisito fosse una forma di discriminazione indiretta, perché più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani rispetto agli stranieri regolarmente presenti sul territorio.
L’Inps aveva difeso la norma sostenendo che il reddito di cittadinanza non fosse destinato solo a coprire bisogni essenziali, ma rientrasse anche nelle politiche di inserimento lavorativo e integrazione sociale. Da qui, secondo l’istituto, la necessità di richiedere un legame stabile e duraturo con il territorio italiano.
La Corte Ue ha però respinto questa impostazione. Per i giudici, il reddito di cittadinanza ha una doppia natura: è sia una misura di accesso all’occupazione sia una prestazione sociale essenziale, perché garantisce un reddito minimo. In entrambi i casi, i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro.
Secondo la Corte, il requisito dei dieci anni costituisce quindi una discriminazione indiretta, e non basta, per giustificarlo, richiamare il peso economico e amministrativo della misura, visto che garantire una prestazione sociale comporta gli stessi costi per lo Stato, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia cittadino italiano o titolare di protezione internazionale.
I giudici europei ricordano inoltre che il diritto dell’Unione non consente agli Stati membri di introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste per l’accesso alle prestazioni sociali essenziali e alle misure di inserimento lavorativo. La durata della residenza, dunque, non può diventare un criterio per escludere chi gode di protezione internazionale.
Per la Corte, infine, una soglia così lunga è anche contraria all’obiettivo europeo di garantire un livello minimo di tutela a persone che si trovano in una condizione fragile e il cui status, per sua natura, può non essere permanente.