ROMA - L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) fu un “antecedente causale certo” delle conseguenze della valanga che travolse l’hotel Rigopiano, a Farindola, provocando 29 morti. È uno dei passaggi centrali delle motivazioni della sentenza bis della Corte d’appello di Perugia sulla tragedia del 18 gennaio 2017. 

I giudici precisano che la mancata mappa non causò, ovviamente, il distacco della valanga, considerato un evento naturale, ma impedì ai soggetti istituzionali competenti in materia di Protezione civile di adottare misure per evitare che la massa nevosa travolgesse la struttura alberghiera e uccidesse molte delle persone che si trovavano all’interno. 

Lo scorso 11 febbraio la Corte d’appello di Perugia aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, morto il 2 luglio.  

Erano stati invece assolti l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Enrico Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Per gli ex dirigenti della Provincia Di Blasio e D’Incecco era invece giunta la prescrizione. 

Nelle motivazioni, i giudici sottolineano la differenza tra “pericolo” e “rischio”. Il pericolo riguarda l’evento naturale in sé, mentre il rischio è l’effetto che quell’evento può avere su persone e cose. Se il pericolo può essere considerato insito nel contesto montano, per la Corte il rischio è legato a decisioni umane e può quindi essere contenuto attraverso strumenti di prevenzione adeguati. 

Un altro punto riguarda la viabilità della strada provinciale 8. Secondo i giudici, la mancata verifica preventiva della disponibilità di mezzi adeguati per garantire la percorribilità della strada in inverno rappresenta la cautela violata per gli imputati del cosiddetto “blocco Provincia”.  

La turbina Unimog assegnata al tratto Mirri-Rigopiano era fuori uso almeno dal 6 gennaio e, secondo la Corte, i responsabili della viabilità non avrebbero considerato la gravità del guasto né i tempi necessari per la riparazione. 

Diversa la valutazione sul ruolo del Comune. Per l’ex sindaco Lacchetta e per l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico Colangeli, la Corte esclude la configurabilità della colpa.  

Secondo i giudici, il sindaco avrebbe potuto emettere ordinanze di sgombero solo dopo l’approvazione degli strumenti generali di previsione, a partire dalla Carta di localizzazione probabile delle valanghe, che avrebbe delimitato con chiarezza le zone a rischio. 

La prevenzione, sottolinea la Corte, non avrebbe dovuto avvenire nell’imminenza della tragedia, ma molto prima, attraverso l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo. Da quella classificazione sarebbe derivata la possibilità di vietare, limitare o disciplinare l’accesso all’area. 

L’avvocato Romolo Reboa, che assiste alcuni familiari delle vittime, sostiene che le motivazioni confermino la responsabilità della Regione Abruzzo sul piano risarcitorio. Il legale richiama il passaggio in cui i giudici indicano nell’organizzazione regionale i “maggiori profili di responsabilità” rispetto agli eventi oggetto del processo. 

Reboa e gli altri legali del team difensivo delle vittime chiedono ora che gli enti interessati si facciano carico dei fondi per i risarcimenti, senza costringere le famiglie a nuove azioni giudiziarie. Secondo i penalisti, un ulteriore ritardo sarebbe un comportamento omissivo ingiusto e potenzialmente fonte di danno erariale.