BUENOS AIRES – Una buona notizia per tutti gli argentini che si sono visti rifiutare la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per discendenza, a causa di una circolare del ministero degli Interni, secondo la quale – se un italiano all’estero si naturalizzava con la cittadinanza del Paese di residenza (e perdeva quella italiana) – i figli minorenni avrebbero “seguito la sorte del padre” e l’avrebbero persa anche loro (minor issue).

Una sentenza (la n. 24045, pubblicata il 26 luglio 2026) della Corte di Cassazione ha ribaltato questo principio, riaccendendo le speranze di molti discendenti che si sono visti chiudere letteralmente la porta in faccia in seguito alla cosiddetta Legge Tajani (74/2025, in seguito alla conversione del decreto legge 36/2025) che l’anno scorso ha ristretto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

La questione risale addirittura a un circolare del 3 ottobre 2024, quindi precedente anche al decreto Tajani e si basa su un’interpretazione restrittiva della vecchia legge sulla cittadinanza del 1912.

La Circolare n. 43347 del ministero dell’Interno ha stabilito che un cittadino italiano che si naturalizzava volontariamente in un Paese straniero (per esempio in Argentina, che obbligava a questo passo per lavorare nel settore pubblico) avrebbe “trascinato con sé” i figli minorenni (“perdita sopravvenuta”). Questo significava la perdita, appunto, della cittadinanza, sebbene i minori non avessero potuto esprimere nessuna volontà in proposito.

Dal punto di vista pratico, la circolare interrompeva la catena della trasmissione per i discendenti.  

Questa dottrina amministrativa ha provocato l’immediata paralisi di migliaia di richieste, con tanto di dossier di documenti già presentati e completi, che sono stati automaticamente rigettati.

La Corte di Cassazione ha posto fine a questa interpretazione, stabilendo che l’acquisizione di una cittadinanza straniera da parte dei genitori non può ripercuotersi in modo automatico e pregiudizievole sulla cittadinanza del minore, peraltro già acquisita alla nascita iure sanguinis.

Esulta Franco Tirelli, deputato del Maie eletto nella ripartizione sudamericana. “La Corte di Cassazione si è rivelata più inclusiva della Corte Costituzionale – afferma –. Quest’ultima, interpellata sulla stessa materia, aveva affermato che la cittadinanza del minore  all’estero era un ‘diritto presunto’, disconoscendo lo spirito dello ius sanguinis”.

L’articolo 1 della legge del 1992 sulla cittadinanza, infatti, stabilisce che è cittadino italiano il figlio di un padre o di una madre in possesso della cittadinanza italiana. “E quest’ultima, una volta trasmessa – continua Tirelli – non può essere ritirata perché un genitore ha fatto una scelta diversa”. Scelta oltretutto non sempre volontaria, ma molto spesso obbligata, per poter lavorare e mantenere la famiglia.

A essere interessate dalla sentenza, dunque, sono le richieste respinte a causa della circolare, presentate anche da bisnipoti e trisnipoti, se precedenti a marzo 2025. Successivamente, solo quelle che riguardano figli e nipoti.

Come muoversi quindi? “Per ora non bisogna fare nulla, stiamo aspettando che ministero e consolati comunichino le modalità per riattivare le pratiche”, dice Tirelli.

Per non accendere false speranze, va precisato che non tutte le pratiche respinte saranno riaperte, ma solo quelle con i requisiti disposti dalla sentenza. 

Il consiglio, nel frattempo, è controllare periodicamente la pagina del consolato, dove saranno pubblicate le istruzioni e verificare anche la casella di spam della posta elettronica, nel caso in cui un eventuale messaggio dell’ufficio consolare sia finito lì.

“In ogni caso, anche noi monitoreremo la situazione e annunceremo tutte le novità sulle nostre reti sociali”, conclude il deputato.