ROMA - Le nuove concessioni balneari potranno durare da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. Le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione di un bando almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e comunque entro il 30 giugno 2027.
È quanto prevede la bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di modifiche, presentata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Conferenza unificata.
Durante le procedure dovrà essere garantita la continuità dei servizi. I titoli concessori in essere resteranno quindi efficaci fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.
La bozza disciplina anche gli indennizzi per il concessionario uscente e introduce limiti alla concentrazione delle licenze. Per garantire la massima partecipazione e concorrenza, infatti, non saranno ammesse offerte da parte di soggetti che partecipino già a un numero di lotti pari al massimo previsto per ciascuna tipologia concessoria.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. I singoli bandi potranno prevedere criteri premiali, ad esempio per le piccole e medie imprese o per le aziende che applicano clausole sociali a tutela della stabilità occupazionale.
Il peso dell’offerta economica non potrà superare il 10% del punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica.
Nel testo vengono indicati anche requisiti orientativi, non vincolanti per gli enti concedenti. Per gli stabilimenti balneari si prevede, tra l’altro, almeno un servizio igienico adattato alle persone con disabilità, una doccia con spazio di manovra per carrozzina da mare e percorsi pedonali complanari verso tutti i servizi, con passerelle larghe almeno 1,20 metri per consentire l’accesso diretto alla battigia.
La bozza disciplina anche le spiagge libere attrezzate, definite come aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali.
Uno dei punti più delicati riguarda il passaggio tra concessionari. Il bando dovrà indicare le modalità di avvicendamento, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già presenti.
L’indennizzo che il concessionario subentrante dovrà versare a quello uscente sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla fine della concessione, oltre a quanto necessario per assicurare un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni.